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Disciplina del recesso dall'UE


L’Unione Europea è un’organizzazione internazionale – con caratteristiche del tutto peculiari – formata da 27 Stati membri in seguito all’uscita del Regno Unito.

Qual è la procedura da seguire affinché uno Stato membro non faccia più parte dell’Unione Europea?

L’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) prevede e disciplina tale ipotesi, introdotta dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° Dicembre 2009.

In precedenza, tale possibilità, non essendo espressamente prevista dai Trattati, era disciplinata da disposizioni di diritto internazionale comunemente riconosciute dagli Stati, in particolare dagli articoli 54 e 62 della Convenzione di Vienna del 1969. Tali disposizioni prevedevano la possibilità di recedere da un’organizzazione internazionale secondo due modalità: con il consenso di tutti gli altri Stati membri o a causa di fatti sopravvenuti, straordinari e imprevedibili non derivanti da violazioni del Trattato ad opera dello Stato invocante il recesso o non previsti dalle parti nello stesso.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è permesso a ciascun Stato membro di uscire dall’Unione Europea senza la necessità del consenso di tutti gli altri Stati membri o di giustificare la propria volontà con particolari circostanze.

L’iter da seguire è composto sostanzialmente da due passaggi:

  1. notifica della propria volontà di uscire dall’Unione Europea al Consiglio Europeo, organo composto dai Capi di Stato o di Governo di ciascun Stato membro;

  2. negoziato da parte dello Stato recedente con gli organi dell’Unione Europea, il quale porterà ad un accordo volto a definire le modalità di recesso tenendo conto dei futuri rapporti di tale Stato con l’UE.

È innanzitutto il Consiglio Europeo a definire gli orientamenti generali da seguire in merito al negoziato con lo Stato recedente.

In seguito, è il Consiglio dell’Unione Europea, organo formato da rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, a negoziare e concludere tale accordo con la previa approvazione dello stesso da parte del Parlamento Europeo.

Occorre precisare che i rappresentanti dello Stato in questione in seno al Consiglio Europeo e al Consiglio dell’Unione Europea non partecipano alle delibere riguardanti la propria procedura di recesso.

Approvato dallo Stato recedente con le modalità stabilite dal proprio diritto interno e da parte delle istituzioni europee con le modalità poco sopra descritte, il negoziato sul recesso entra in vigore con la conseguenza che i Trattati riguardanti l’UE cessano di applicarsi a tale Stato.

Nel caso in cui tale accordo non si riesca a concludere a due anni dalla notifica della volontà di recedere, i Trattati cessano di applicarsi allo Stato uscente, salva la possibilità di prorogare tale termine d’accordo con lo Stato recedente, con una delibera unanime del Consiglio Europeo.

Una volta approvato e reso effettivo tale accordo, le relazioni successive tra lo Stato non più membro e l’Unione Europea dovranno essere disciplinate mediante ulteriori accordi internazionali.

Se lo Stato receduto chiedesse di rientrare, dovrà seguire l’iter dettato dall’articolo 49 del TUE, riguardante la normale procedura di ammissione all’UE, senza alcun discrimine o trattamento di favore.

Resta dubbia invece la sorte di uno Stato membro che, dopo aver notificato la propria volontà di uscire dall’Unione Europea ma prima della conclusione del negoziato, decida invece di rimanere nell’UE.

Secondo una parte della dottrina tale possibilità non è ammissibile, non essendo prevista dai trattati occorrerà concludere il recesso dello Stato per poi eventualmente riammetterlo con la procedura all’articolo 49 del TUE.

Secondo altri invece sarebbe lecita la possibilità di non completare l’iter avviato dalla notifica, essendo mutata la volontà di una delle due parti contraenti.

La Brexit in breve

La procedura poco sopra esposta viene attivata, per la prima ed unica volta finora, il 29 marzo 2017 dal Regno Unito, in seguito al referendum del 23 giugno 2016, notificando al Consiglio Europeo la propria volontà di recedere.

Come previsto, il Consiglio Europeo il 29 aprile 2017 adotta gli orientamenti per il negoziato mentre il Consiglio dell’Unione Europea preferisce designare la Commissione per la negoziazione dell’accordo.

Il primo ministro inglese in carica, Theresa May negozia tra luglio e novembre 2018 un accordo con l’Unione Europea volto a regolare l’uscita del Regno Unito.

Tale accordo sarà bocciato per ben tre volte dalla Camera dei Comuni (15 gennaio, 12 e 29 marzo 2019).

Il Consiglio Europeo acconsente una prima volta a rimandare la data di uscita dall’UE del Regno Unito senza un eventuale accordo dal 29 marzo al 12 Aprile 2019 ed una seconda volta al 31 ottobre 2019.

Tra il 7 giugno e il 23 luglio 2019 Theresa May lascia la carica di leader del Partito Conservatore e Boris Johnson viene eletto nuovo leader del partito.

Nell’ottobre del 2019 il Regno Unito e le istituzioni europee raggiungono un’intesa su un accordo di recesso modificato.

Dopo un ulteriore rinvio al 31 gennaio 2020 a causa di uno stallo in parlamento, le nuove elezioni generali assicurano al Partito Conservatore guidato da Boris Johnson una grande maggioranza alla Camera dei Comuni.

Il 9 gennaio 2020 la Camera dei comuni approva definitivamente l’accordo presentato dal Primo ministro Boris Johnson, che diventerà legge il 23 gennaio con la firma della Regina.

Viene confermato il periodo transitorio, dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020, già negoziato da Theresa May, durante il quale i rapporti tra UE e Regno Unito resteranno invariati, in attesa di successivi accordi.

In seguito all’approvazione della Commissione, del Consiglio Europeo e del Parlamento Europeo l’accordo è approvato anche dall’Unione Europea il 30 gennaio 2020.

Dalle ore 24:00 del 31 gennaio 2020 il Regno Unito è ufficialmente fuori dall’Unione Europea.


Antonio Teodosio

Area Legale

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