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Il federalismo fiscale

Poniamo alcune basi Per poter procedere con l’analisi di cosa sia il “federalismo fiscale” è necessario partire dall’idea per cui la disponibilità di risorse finanziarie da parte degli Stati concorre, inevitabilmente, a determinare la loro autonomia di bilancio.

Con ciò si potrebbe intendere la capacità di identificare e decidere il rapporto tra le entrate ed il volume della spesa pubblica.

Un’attività di questo tipo, in connessione con altri fattori, costituisce un rilevante presupposto per la determinazione dell’indirizzo politico all’interno di uno Stato, cioè del suo vero e proprio funzionamento.

Infatti, la scelta su come allocare la spesa a fronte delle entrate si è storicamente tradotta come scelta politica. È proprio dall’opera di sostentamento dello Stato che si traggono gli obiettivi politici.

Volendo effettuare un passaggio ulteriore, si rileva come la discussione relativa ai bilanci pubblici sia da legare con il “tipo di Stato” che nella esperienza storica si è cercato di realizzare.

All’interno del macro-genere della cd. “forma di Stato”, cioè quello strumento che illustra il modo di essere di uno Stato assumendo come riferimento il rapporto che si instaura tra il potere e la società civile, alcuni autori hanno ricavato una specie definita come “tipi di Stato”.

Con tale espressione si intende una modalità di interpretazione del modo di essere dello Stato stesso che utilizza, come chiave di lettura, una prospettiva in grado di accentuare l’articolazione del potere sovrano all’interno del territorio.


Di conseguenza, si è giunti a ricavare due ulteriori categorie concettuali quali quelle di “Stati unitari accentrati” e “Stati composti”.

La seconda analizza quelle realtà in cui il potere sovrano si articola in più centri (potere policentrico), poiché ogni livello di governo è espressione di potere. Ai fini del nostro discorso, è fondamentale rilevare la presenza del cd. “Stato federale” (es. Stati Uniti)all’interno degli Stati composti ed è proprio qui che si innesta il “federalismo fiscale”.

Stato federale e federalismo fiscale: significato

Facendo ricorso a numerose semplificazioni, si potrebbe dire che nello Stato federale tramite un patto fondativo definito come “patto costituzionale”, una molteplicità di Stati sovrani concorda il contenuto di una “Costituzione federale” dando luogo alla nascita di un ordinamento giuridico nuovo, costruito intorno alla necessaria sussistenza di un doppio livello di governo: quello federale e quello degli Stati.

Infatti, tramite la Costituzione, si verifica una devoluzione di competenze da parte degli Stati membri verso il livello federale. Questo significa che tutte le materie non espressamente attribuite alla competenza del livello federale sono competenze originarie degli Stati membri e come tali rimangono.

Il federalismo fiscale è una teoria macroeconomica tramite la quale si cerca di spiegare il legame tra finanza pubblica ed ordinamenti federali.

Di conseguenza, si procede con l’applicazione delle categorie generali del federalismo alle relazioni finanziarie che intercorrono tra gli enti di governo.


La prima teorizzazione del federalismo fiscale è da ricondurre ad un autore quale Richard A. Musgrave. Egli, partendo dalla costruzione dell’ordinamento federale americano, applicò quel rapporto alle relazioni economiche tra Stati membri e livello federale. Così come la volontà concorde degli Stati membri aveva prodotto l’“ordinamento uno” dato dallo Stato federale, ora si cerca di riprodurre tale legame nelle realtà economica.

La logica di fondo è quella per cui esistono dei volumi di entrata fiscale in parte determinati dagli Stati membri ed in parte dal livello federale.

Con ciò, le entrate tributarie necessarie a coprire quelli che sono i costi delle politiche, sia statali che federali, sono individuate da ciascun livello di governo sulla base di una legislazione, quella federale, che ha il compito di armonizzare la tassazione del singolo Stato membro e della federazione.

Di conseguenza, si ottiene che entrambi i livelli di governo possono autonomamente programmare proprie politiche di bilancio sulla base del potere di istituire con proprie leggi i tributi e andando a colpire, per la tassazione, forme di produzione della ricchezza diverse.

Il volume della spesa pubblica varia a seconda delle competenze che la Costituzione federale attribuisce agli stati membri ed alla federazione.

Questo approccio alla disciplina dei rapporti finanziari tra Stati membri e federazione costituisce la base di partenza per fare politica in forza dell’obbligo costituzionalmente imposto di produrre beni ed erogare servizi sulla base delle competenze stesse.

Una riflessione fondamentale è quella per cui a seconda delle prestazioni pubbliche che vengono riconosciute a livello federale e agli Stati membri, questo rapporto tende a spostarsi facendo risaltare ora le competenze dell’uno ora le competenze dell’altro.


Questo spostarsi del rapporto consente di identificare due accezioni di federalismo fiscale: il federalismo fiscale cd. cooperativo ed il federalismo fiscale cd. competitivo.


Nel primo, il baricentro decisionale si sposta verso l’indirizzo politico federale in funzione della erogazione di prestazioni pubbliche che tendono ad assicurare livelli potenziali e tendenziali di uniformità su tutto il territorio nazionale. Quindi, gli Stati membri condividono il rafforzamento delle competenze federali sia dal punto di vista dell’indirizzo politico sia dal punto di vista del rafforzamento del carico fiscale a favore della federazione.


Nel secondo, invece, si realizza una differenziazione fiscale che tende ad allontanare gli Stati membri e che, storicamente, si può considerare come sconsigliata.


Conclusione

Tutte queste considerazioni sono utili per comprendere come esista una inscindibile connessione tra le politiche economico/finanziarie e l’indirizzo politico di uno Stato, tale da influenzare marcatamente il “modo di essere” dello stesso.

Uno spunto conclusivo: queste logiche potrebbero essere applicate in uno Stato regionale?



Articolo di Riccardo Rao Genovese - Responsabile Area Legale JECatt





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